Art. 6.
(Organizzazione didattica).

      1. I corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 prevedono due moduli didattici obbligatori:

          a) un modulo di base;

          b) un modulo professionale.

 

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      2. I corsi di formazione professionale di autista soccorritore di cui all'articolo 2 hanno durata di 1.000 ore annue così ripartite:

          a) modulo di base: 150 ore di teoria; 150 ore di esercitazioni; 150 ore di tirocinio;

          b) modulo professionale: 250 ore di teoria; 150 ore di esercitazioni; 150 ore di tirocinio.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, possono prevedere ulteriori moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze e per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali. Tali moduli tematici aggiuntivi non possono superare il tetto massimo di 300 ore, delle quali non più di 100 ore sono riservate ad insegnamenti teorici.
      4. Il passaggio dal modulo di base a quello professionale è condizionato all'acquisizione di una valutazione positiva dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo da parte dei docenti del modulo di base.